In Italia esso indica prevalentemente la fuoriuscita dalla Chiesa cattolica, ossia l’esercizio, da parte del cittadino, del diritto a non essere più considerato un adepto di tale religione. Sembra cosa ovvia, ma l’acquisizione di tale diritto è costato anni di battaglie legali. L’atto è consideratoapostasia dalla Chiesa e si traduce nella scomunicalatae sententiae, anche se, è bene chiarirlo da subito, il Codice di diritto canonico (can. 1364) considera apostata e scomunicato qualunque battezzato che si professi privatamente ateo, agnostico o diversamente credente, anche se non abbia mai formalizzato la propria posizione. La stessa regola vale, peraltro, per colei che si sottoponga ad aborto volontario. È dunque ragionevole supporre che gli “inconsapevoli” scomunicati siano ben più degli effettivi sbattezzati.
Un po’ di storia. In Italia la vicenda ha inizio negli anni ‘80, quando l’Associazione per lo sbattezzosolleva il problema e hanno avvio le prime richieste di cancellazione dai registri battesimali. Da subito appare chiara la difficoltà che si oppone al raggiungimento dell’obiettivo: lo Stato italiano non ha diritto di interferenza nella giurisdizione di uno Stato terzo, quale il Vaticano. Nel 1995 l’UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) sposta la battaglia sul piano del diritto alla privacy e richiede l’intervento del Garante. Il 13 settembre 1999 il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sul ricorso avanzato da un socio UAAR: la risposta è ambigua, ma segna un punto a favore dell’iniziativa degli “sbattezzandi”. I dati del richiedente non possono infatti essere cancellati, in quanto essi attestano un episodio (il battesimo) effettivamente avvenuto, e poco importa se al momento dei fatti il cittadino si esprimeva solo attraverso i vagiti. Tuttavia, è possibile far annotare, accanto al proprio nome, la volontà di non essere più parte della Chiesa cattolica. La controversia teologica alla base della riluttanza manifestata dalle autorità ecclesiastiche si cela dietro la presunta indelebilità dei sacramenti. Che si creda o meno, l’odiosità di una simile posizione dovrebbe risultare evidenti a tutti. Passi, infatti, che sia considerato indelebile il matrimonio (pur con le dovute, note eccezioni consentite dalla Sacra Rota): esso viene presumibilmente contratto a un’età in cui la legge riconosce alla persona la capacità di intendere e di volere; ma che si ritenga non ritrattabile un’appartenenza religiosa estorta a un infante e che l’adulto che questi diventa debba in seguito subire una ritorsione (così infatti è da molti vissuta la scomunica) è idea quanto meno eccentrica.
Conseguenze. Nel 2002 la Cei (Conferenza episcopale dei vescovi italiani), riunita in assemblea plenaria, ha confermato la legittimità delle richieste formulate attraverso il modulo prestampatodiffuso dall’UAAR, che fanno leva, appunto, sulla tutela dei dati sensibili, fra i quali rientra l’appartenenza religiosa. Le conseguenze dello sbattezzo sono le medesime previste per l’apostasia e consistono nell’esclusione dai sacramenti e dalle esequie ecclesiastiche (eccettuato pentimento in limine mortis); esclusione dall’incarico di padrino/madrina di battesimo e cresima; necessità di ottenere la licenza del vescovo qualora l’apostata voglia accedere al matrimonio canonico. Da notare che la fuoriuscita dalla Chiesa cattolica non impedisce al cittadino italiano di essere designato quale testimone di nozze: a differenza del padrino/madrina di battesimo, quella del testimone di nozze è infatti una figura giuridica riconosciuta e richiesta dall’ordinamento italiano. Niente paura, dunque, se dopo esservi sbattezzati volete fare da testimone al vostro migliore amico: nessun parroco potrà impedirvelo.
Il 25 ottobre 2008 l’UAAR ha istituito la giornata nazionale dello sbattezzo, giunta quest’anno alla terza edizione. La data è stata scelta in ricordo del pronunciamento della Corte d’appello di Firenze del 1958 con il quale fu assolto il vescovo di Prato, accusato di aver ingiuriato una giovane coppia sposata con rito civile (li definì pubblicamente «peccatori» e «concubini»). L’assoluzione fu motivata dal fatto che i due erano «suoi sudditi, perché battezzati». È stato inoltre istituito un “contatore”, necessariamente parziale, degli sbattezzati: al momento in Italia si registrano quasi 20.000 unità.
Perché sbattezzarsi. Al di là delle motivazioni strettamente personali, la molla che generalmente induce i più a compiere un passo spesso reputato stravagante è di natura politica: si ritiene, cioè, di lanciare un segnale alle gerarchie cattoliche italiane e, allo stesso tempo, si tenta di ridurre quel 97% di fedeli cattolici vantato dalle statistiche in materia di appartenenza religiosa in Italia. Ciò che, invece, normalmente trattiene un non credente dallo sbattezzarsi è l’idea che con tale azione si conferisca importanza ad un atto (il battesimo) che per il non credente non ne riveste alcuna. Questo argomento, tuttavia, è tanto valido quanto il suo contrario: se davvero non si teme di finire bruciati all’inferno, l’unico rischio che davvero si corre sbattenzandosi è quello di irrobustire il terribilmente debole e sfilacciato fronte laico italiano. Se poi non dovesse funzionare, al peggio si saranno gettati 3 euro e 90, costo approssimativo della raccomandata da inviare al parroco.
Alessandra Maiorino
Fonte : CronacheLaiche
Fantastico! A questo punto non ci sono più scuse che tengano. Occorre sbattezzarsi!
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