domenica 9 giugno 2013

La bozza di Regolamento delle unioni civili del Comune di Palermo

Pubblichiamo la bozza di Regolamento delle unioni civili del Comune di Palermo elaborata dal Consulente per le politiche LGBT Carlo Verri.

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Art. 1
1. E' istituito presso il Comune di Palermo il Registro amministrativo delle Unioni civili per gli scopi e le finalità contenute negli artt. del presente Regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento per Unione civile si intende una fattispecie di famiglia anagrafica: "un insieme di persone legate […] da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (art. 4, D.P.R. 223/1989, Regolamento anagrafico).

Art. 2
1. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le Unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
2. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
a) casa;
b) sanità e servizi sociali;
c) politiche per giovani, genitori e anziani;
d) sport e tempo libero;
e) formazione, scuola e servizi educativi;
f) diritti e partecipazione;
g) trasporti.
3. Gli atti dell'Amministrazione comunale devono prevedere per le Unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, anche al fine di evitare situazioni di svantaggio economico e sociale.

Art. 3
1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro amministrativo delle Unioni civili le persone – cittadini italiani e stranieri - coabitanti e residenti nel Comune di Palermo.
2. L’iscrizione al Registro avviene esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L’iscrizione al Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa Unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.

Art. 4
1.L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di iscrizione al Registro amministrativo delle Unioni civili, per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 5
1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Palermo determina la cancellazione d’ufficio dal Registro amministrativo delle Unioni civili.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno del vincolo affettivo, la cancellazione avviene solo su richiesta di uno o di più di uno degli interessati. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare comunicazione a tutti gli altri interessati.
3. L'Unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza abbia attribuito all’Unione civile, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continuano a godere i conviventi superstiti.


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