Tribunale Grosseto, ordinanza 09.04.2014 - FONTE: http://www.altalex.com/
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero può essere trascritto nei Registri dello stato civile secondo il Tribunale di Grosseto, poiché non è contrario all’ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né a livello di legislazione interna né nelle norme di diritto internazionale privato, un riferimento alla diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio. La trascrizione avrà natura certificativa e di pubblicità di una situazione già avvenuta e non costitutiva secondo le regole generali in materia.
Ha fatto discutere la decisione del Tribunale di Grosseto (sentenza del 9 aprile 2014) di accogliere il ricorso di una coppia omosessuale composta da un giornalista e un architetto i quali, dopo essersi uniti in matrimonio a New York nel 2012, avevano chiesto la trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile del comune di residenza. L’Ufficiale aveva negato loro la trascrizione sostenendo che nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso poiché in contrasto con l'ordine pubblico.
I coniugi ricorrono al Tribunale ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396sull’Ordinamento dello stato civile, per opporsi al rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di eseguire la trascrizione.
Nel corso del giudizio anche l’intervento del P.M. è avverso alle istanze dei ricorrenti e si basa sulla circostanza di fatto secondo cui in Italia non esiste una legge che attribuisca effetti giuridici al matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso e, pertanto, la trascrizione di unioni omosessuali non è consentita.
Per sostenere la tesi viene citato un precedente illustre della Suprema Corte, la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184. Il caso deciso qualche anno fa dalla Cassazione riguardava una coppia omosessuale di Latina che consacrò l’unione in Olanda e tentò di far trascrivere il matrimonio in Italia. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respinsero l’istanza, ribadendo la contrarietà all’ordine pubblico italiano del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
In quell’occasione però la Cassazione si distaccò dal precedente criterio dell’”inesistenza” dell’atto di matrimonio celebrato all’estero e pur giungendo alla medesima soluzione dell’intrascrivibilità dell’atto per “inidoneità a produrre effetti giuridici” nell’ordinamento italiano, riconobbe che anche i componenti di una coppia omosessuale stabilmente convivente sono considerati titolari del “diritto a una vita familiare” e del “diritto di vivere liberamente una condizione di coppia” in quanto formazioni sociali ex art. 2 Cost.
Per questo motivo, anche se secondo la legislazione italiana la coppia omosessuale non può far valere il diritto a contrarre matrimonio e, quindi, neanche il diritto a trascrivere il matrimonio contratto all'estero, tuttavia, in presenza di “specifiche situazioni”, i componenti della coppia hanno diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia eterosessuale coniugata.
Secondo i giudici del Tribunale di Grosseto, quella sentenza della Cassazione contiene, anche se non esplicitamente, un giudizio sulla non contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio omosessuale. La Cassazione ha, infatti, riconosciuto come valido il principio espresso nella sentenza del 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell'uomo con la quale è stato stabilito che il diritto al matrimonio, di cui all'art. 12 della Convenzione, non deve essere limitato ai casi di matrimonio tra persone di sesso opposto, ma deve avere un nuovo e più ampio contenuto, che include il matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso. La disposizione deve essere letta in correlazione anche con l’art. 14 che vieta ogni discriminazione nell’attribuzione e nel godimento dei diritti dell’uomo individuati nella Convenzione.
Anche Corte Costituzionale, con la sentenza 15 aprile 2010, n. 138, solo qualche mese prima, si era espressa sulla questione di legittimità costituzionale delle norme poste a fondamento del rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio di due persone dello stesso sesso, e nella parte in cui non consentono a persone di orientamento omosessuale di contrarre matrimonio.
Pur negando l'esistenza di una norma costituzionale che riconosca il diritto al matrimonio di persone dello stesso sesso, la sentenza della Consulta affermò che nel concetto di “formazioni sociali” di cui all'art. 2 Cost. è inclusa l'unione omosessuale, ma il riconoscimento e la garanzia di tale diritto, è da ricondurre ad un’esclusiva scelta del Parlamento.
Passando ad esaminare la normativa di riferimento per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero, il Tribunale di Grosseto ha indicato cinque disposizioni:
- l'art. 18 del DPR n. 396/2000, secondo cui gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico;
- l'art. 27 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio";
- l'art. 28 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento";
- l'art. 65 della legge n. 218 del 1995, secondo cui “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dall'autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti all'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”;
- l'articolo 115 del codice civile, secondo cui il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nel Codice Civile del titolo VI del libro primo sul Matrimonio, anche quando contrae matrimonio in un paese straniero.
Secondo i giudici, esaminando testualmente gli artt. da 84 a 88 del codice civile, non c’è alcun riferimento al sesso delle persone quale condizioni necessaria per contrarre matrimonio.
In questo punto la sentenza del Tribunale toscano compie una forzatura. Infatti, la diversità di sesso è considerata requisito minimo indispensabile per l’esistenza del matrimonio civile da diverse pronunce di legittimità. Si tratta, inoltre di un principio implicito a fondamento dell'istituto, come emerge da diverse disposizioni quali, ad esempio, l'art. 107 c.c., che parla di marito e moglie, o l'art. 5 della legge sul Divorzio, ancora, l'art. 9 l. n. 74 del 1987 dove il legislatore nel riferirsi ai termini “moglie e marito” fa chiaramente riferimento ad una parte femminile e una parte maschile del rapporto.
Oltre a questo, il Tribunale di Grosseto ritiene incontestato che il matrimonio celebrato a New York sia valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo della celebrazione, e che esso sia produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato.
Non essendo violata nessuna delle disposizioni di legge sopra richiamate, che impedisca la trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, e non avendo questa trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé, i giudici hanno ordinato all’Ufficiale dello stato civile di procedere alla trascrizione. In questo senso la trascrizione, non influisce direttamente sullo status dei due soggetti, ma sarà importante per dimostrare, come per tutte le coppie di fatto, la stabilità o la durata dell’unione. Si pensi al caso dell’affidamento di un minore alle coppie omosessuali i cui casi sono sempre più frequenti.
Al di la del tipo di argomentazioni usate in sentenza, la decisione dovrebbe stimolare il legislatore a prendere una posizione sull’argomento delle coppie omosessuali e più in generale delle coppie di fatto.
L’Italia è l’unico Paese europeo che non ha ancora legiferato in materia di unioni omosessuali.
In Europa, il matrimonio same-sex è stato riconosciuto in dieci Stati (Islanda, Gran Bretagna ad esclusione dell’Irlanda del Nord, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia e Norvegia). Negli Stati Uniti, oltre allo stato di New York in cui il same-sex marriage è stato legalizzato con il Marriage Equality Act del 24 giugno 2011, sedici stati già lo riconoscono, e risultano pendenti più di trenta procedimenti giudiziari volti ad ottenere il riconoscimento del diritto di contrarre matrimoni omosessuali. E’ infine ammesso in Brasile, Argentina, Uruguay, Sudafrica, Canada e Nuova Zelanda.
Una recente decisione della Corte Edu (7 novembre 2013 caso Vallianatos e altri contro Grecia) su ricorso di alcune coppie omosessuali, per violazione del divieto di non discriminazione nell’accesso alle unioni civili rispetto alle coppie eterosessuali, ha condannato la Grecia al risarcimento dei danni in favore delle coppie ricorrenti, riscontrando una discriminazione per orientamento sessuale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte, in quell’occasione, ha valutato se il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati membri nel differenziare il trattamento giuridico delle persone in situazioni analoghe, fosse stato esercitato in conformità ai parametri specificati nel tempo dalla stessa Corte, ossia se la disparità fosse giustificata da un “fine legittimo e da una obiettiva e ragionevole ratio”.
A questo punto ci si domanda se, anche alla luce di tale decisione, possa essere rilevata una violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione anche da parte dell’Italia, se si ritiene insufficiente, alla luce di quanto affermato dai Giudici di Strasburgo, la tutela giudiziaria offerta per “singole situazioni giuridiche” secondo l’orientamento come dichiarato nellasentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, sez. I.
E’ aperta la strada della querelle giudiziaria e quindi delle soluzioni sul piano giudiziario nell’attesa che il parlamento disciplini la materia delle coppie di fatto e del riconoscimento delle coppie omosessuali.
Aggiornamento:
(Altalex, 14 aprile 2014. Nota di Giuseppina Vassallo)
Tribunale di Grosseto
Ordinanza 3-9 aprile 2014
(Giudice Ottati)
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2014 nel procedimento n. (…) V.G., osserva:
1. Il provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile l'atto di matrimonio celebrato con rito civile il 6.12.2012 a New York (USA) tra i sigg. G. C. e S. B. si fonda sulle seguenti motivazioni:
a) la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio;
b) non è possibile trascrivere l'atto di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, "in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto in contrasto con l'ordine pubblico”;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995 dispone che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio;
d) non è applicabile, nel caso di specie, la normativa contenuta nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (CEDU), ancorché ratificata con la legge n. 849 del 1955, la quale la esclude stabilendo all'art. 9 che "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole in ordine all'accoglimento del ricorso ex art. 95 del DPR n. 396 del 2000 presentato dai sigg. C. e B. avverso il succitato provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto sul presupposto che l'ordinamento italiano non attribuisce effetti giuridici al matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso e, pertanto, la trascrizione di unioni omosessuali non è possibile.
Sia l'Ufficiale di stato Civile del Comune di Grosseto sia il Pubblico Ministero hanno fatto riferimento, tra l'altro, alla sentenza n. 4184 del 15.3.2012 della Corte di Cassazione.
2. Si osserva, innanzitutto, che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è inesistente per lo stato italiano (Cass. n. 4184/12) e non è contrario ali'ordine pubblico, come la Suprema Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, nella seconda parte della motivazione della sentenza n. 4184/12 laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell'uomo (prima sezione caso Shalk e Kopf contro Austria) con la quale è stato stabilito che “la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all'art. 12 della CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto”, ed ha affermato che “il diritto al matrimonio riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso”.
3. La normativa di riferimento per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero corrisponde, essenzialmente, alle seguenti disposizioni:
a) l'art. 18 del DPR n. 396 del 2000, secondo cui gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari ali'ordine pubblico;
b) l'art. 115 del codice civile, secondo cui il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione I del capo III del titolo VI del libro primo anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio";
d) l'art. 28 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento";
e) l'art. 65 della legge n. 218 del 1995, secondo cui “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dall'autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti all'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
4. Alla luce delle sopra richiamate normative, il tribunale ritiene che l'atto di matrimonio oggetto del ricorso dei sigg. C. e B. possa essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto, non essendo ravvisabile, nel caso di specie, alcuno degli impedimenti derivanti dalle stesse disposizioni in quanto:
a) come chiarito al punto 2, il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato ali'estero non è contrario ali'ordine pubblico;
b) nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995 contiene un implicito richiamo alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio di cui alla sezione I del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, dunque vale quanto precisato alla precedente lettera b);
d) è incontestato che il matrimonio celebrato ali'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo della celebrazione, come nel caso di specie;
e) è incontestato che il matrimonio in oggetto è produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato e non è contrario all'ordine pubblico;
e non essendo previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio “tempus regit actum” (Cass. n. 17620/13; Cass. n. 10351/98).
P.T.M.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio contratto in data 6.12.2012 in New York (USA) con rito civile tra C. G., nato a (…) in data (…) e B. S., nato a (…) (…) il(…).
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2014.

