Le ragioni della decisione
Il ricorso è pienamente fondato.
Con il primo ed unico motivo, si denuncia omessa e in ogni caso contraddittorietà e insufficienza della motivazione, illogicità e palese erroneità con cui la Corte di appello ha ritenuto di disporre e quantificare il danno morale liquidato al sig. G., fatto certamente controverso e decisivo del giudizio. Il motivo deve essere accolto in ogni sua giuridica articolazione.
In ossequio al principio di autosufficienza, parte ricorrente riporta testualmente (folio 7 del ricorso) il passo della motivazione della sentenza di primo grado (sentenza ritenuta invece dalla Corte etnea 'del tutto priva di riscontro motivazionale') che, ben più accortamente e approfonditamente rispetto alla grave situazione di vulnus arrecato alla propria identità sessuale subita dal ricorrente, aveva evidenziato come 'il comportamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità del G. in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno'.
Né è lecito trascurare o sottovalutare la circostanza per cui il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale sia stato espressamente ascritto da questa Corte di legittimità al novero dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost., quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità (Cass. 16417/2007), mentre, sul versante della tutela penale, si è ritenuta necessaria una effettiva e realmente afflittiva tutela repressiva con riguardo al reato ingiuria (onde la ritenuta e patente illegittimità della sentenza di merito che edulcori e svilisca la portata lesiva del termine 'frocio', come affermato da Cass. pen. 24513/2006).
Né va dimenticato che il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell'inclinazione e della comunicazione (cd. coming out) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981.
Nella specie, nonostante il malaccorto tentativo della Corte territoriale di edulcorare la gravità del fatto, riconducendola ad aspetti soltanto endo-amministrativi, non pare revocabile in dubbio che la parte lesa sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia.
La gravità dell'offesa, requisito la cui indubbia rilevanza ai fini della quantificazione del danno si desume, sia pur e contrario, dalle stesse sentenza delle sezioni unite di questa Corte dell'11 novembre 2008, appare pertanto predicabile, nella specie, con assoluta certezza.
Quanto alla pretesa e silente 'circoscrivibilità' dell'effetto espansivo del danno, è del tutto contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la riconduce alla sola conoscenza (e alla presunta quanto indimostrata discrezione) dei soggetti pubblici che, dapprima all'ospedale militare, poi in seno alla commissione per la motorizzazione, si erano occupati del caso.
La stessa instaurazione di un procedimento civile e la conseguente conoscenza e conoscibilità pubblica della vicenda smentisce in radice tale assunto, senza che, in contrario, valga osservare (come si legge nelle difese dell'Avvocatura) che, a rendere pubblico il caso in maniera eclatante 'è stato l'attore' - il che equivale a sostenere che la eclatante pubblicità del caso si sarebbe evitata rinunciando all'esperimento dell'azione giudiziaria, così impedendone la diffusione, la rilevanza, l'eco delle cronache nazionali e internazionali che ne sono seguite.
Deve essere viceversa rigettato il ricorso incidentale del Ministero delle infrastrutture che lamenta il proprio difetto di legitimatio ad causam per essere state le competenze in tema di trasporti (e quindi di patente di guida) trasferite alla regione Sicilia per effetto del D.lgs. 296 del 2006.
Se è corretta in punto di diritto l'affermazione secondo la quale il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non è meno vero che, sul punto, si era ormai formato il giudicato esterno, essendo divenuta definitiva la sentenza del Tar Sicilia/Catania pronunciata proprio nei confronti dell'odierno ricorrente incidentale, avente ad oggetto la medesima questione.
La formazione di un giudicato esterno implicito sulla perdurante legittimazione del Ministero impone, pertanto, il rigetto del relativo ricorso.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo.